Settimana "ospiti fedeli" a settembre
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§ 1 Ambito d'applicazione
Le presenti condizioni (generali) di vendita dell’Industria Alberghiera austriaca riportano i contenuti contrattuali in base ai quali gli albergatori austriaci generalmente stipulano i contratti alberghieri con i loro ospiti.
Le Condizioni di vendita dell'Industria Alberghiera austriaca non precludono accordi speciali.
§ 2 Parti contraenti
2.1 La controparte dell'albergatore è da considerarsi, in caso di dubbio, colui che ha stipulato il contratto, anche se lo ha stipulato per sé e per altre persone o solo per altre persone indicate per nome.
2.2 Le persone fisiche che usufruiscono dell’alloggio sono, ai sensi delle Condizioni di Vendita, ospiti.
§ 3 Stipula del contratto – acconto
3.1 Il contratto alberghiero si perfeziona con l’accettazione da parte dell’albergatore della prenotazione effettuata per via scritta od orale dalla parte contraente.
3.2 È lecito prendere accordi affinché l'ospite versi un acconto.
3.3 L'albergatore è autorizzato altresì a richiedere il pagamento anticipato dell'intero corrispettivo pattuito.
§ 4 Inizio e fine del soggiorno
4.1 L'ospite ha il diritto di occupare i locali prenotati a partire dalle ore 14.00 del giorno stabilito.
4.2 Qualora l’ospite non si presenti entro le ore 18.00 del giorno di arrivo pattuito, l'albergatore ha diritto di recedere dal contratto, a meno che non sia stato pattuito un orario d’arrivo successivo.
4.3 Qualora l'ospite abbia versato un acconto, il locale (i locali) si intende (intendono) prenotati fino alle ore 12.00 del giorno successivo a quello di arrivo stabilito.
4.4 Qualora la stanza venga occupata prima delle ore 6.00 del mattino, il primo pernottamento decorre dalla notte appena trascorsa.
4.5 Le stanze locate devono essere liberate dall'ospite entro le ore 12.00 del giorno della partenza.
§ 5 Recesso dal contratto alberghiero
5.1 Il contratto alberghiero può essere annullato unilateralmente da una delle due parti fino a tre mesi prima della data di arrivo prevista dell’ospite, senza che questo debba versare alcun onere di storno.
La dichiarazione di storno deve essere pervenuta alla controparte al più tardi tre mesi prima della data di arrivo prevista dell’ospite.
5.2 Fino a un mese prima della data di arrivo pattuita è possibile un recesso unilaterale dal contratto alberghiero da parte di una delle due parti; tuttavia in questo caso è previsto il versamento di un onere di storno nella misura del prezzo della stanza per tre pernottamenti.
La dichiarazione di storno deve essere pervenuta alla controparte al più tardi un mese prima della data di arrivo prevista dell’ospite.
5.3 Qualora l’ospite non si presenti entro le ore 18.00 del giorno di arrivo pattuito, l'albergatore ha diritto di recedere dal contratto, a meno che non sia stato pattuito un orario d’arrivo successivo.
5.4 Qualora l'ospite abbia versato un acconto, il locale (i locali) si intende (intendono) prenotati fino alle ore 12.00 del giorno successivo a quello di arrivo stabilito.
5.5 Anche nel caso in cui l'ospite non usufruisca dei locali o delle prestazioni prenotati, è comunque tenuto a versare all'albergatore il corrispettivo pattuito. Tuttavia l'albergatore ha l'obbligo di detrarre quanto ha risparmiato in seguito al non utilizzo delle prestazioni o quanto ha ricevuto dalla locazione a terzi dei locali prenotati. Secondo esperienza, nella maggior parte dei casi il risparmio dell'azienda in seguito all'annullamento della prestazione ammonta al 20 percento del corrispettivo dei locali e al 30 percento del corrispettivo per i pasti.
5.6 L'albergatore è tenuto ad adoperarsi per la locazione alternativa dei locali non occupati, se le circostanze lo permettono (§ 1107 del Codice civile austriaco).
Le condizioni di storno indicate ai punti 1, 2 e 5 sono indicazioni non vincolanti dell'associazione albergatori ai sensi di § 31 e seg. della Legge austriaca sui cartelli, le quali sono già state deferite al 26 Kt 79/03 presso il Tribunale regionale superiore di Vienna in qualità di tribunale competente in materia di concorrenza.
§ 6 Sistemazione sostitutiva
6.1 L’albergatore può mettere a disposizione dell'ospite una sistemazione sostitutiva adeguata, qualora ciò sia accettabile per l'ospite, specialmente se la differenza è minima e oggettivamente giustificata.
6.2 A titolo d’esempio tra le giustificazioni accettabili vi possono essere stanza (o stanze) inagibile, prolungamento della permanenza degli ospiti occupanti la stanza oppure altre rilevanti disposizioni aziendali che determinano tale decisione.
6.3 Eventuali costi aggiuntivi connessi alla sistemazione sostitutiva sono a carico dell’albergatore.
§ 7 Diritti dell’ospite
7.1 Con la stipula del contratto alberghiero, l'ospite acquisisce il diritto all'utilizzo tipico dei locali prenotati, delle strutture dell’albergo ospitante messe a disposizione degli ospiti senza condizioni specifiche e del regolare servizio.
7.2 L'ospite ha il diritto di occupare i locali locati a partire dalle ore 14.00 del giorno stabilito.
7.3 Nel caso in cui gli accordi prevedano la mezza pensione o la pensione completa, l'ospite ha il diritto di richiedere, per i pasti di cui non usufruisce, un adeguato pasto alternativo (pasto al sacco) oppure un buono, purché ne abbia fatto richiesta nei tempi adeguati, ossia entro le 18.00 del giorno precedente.
7.4 Altrimenti, essendo l'albergatore disponibile a fornire la prestazione, qualora l'ospite non usufruisca dei pasti concordati negli orari regolari e nei locali ad essi adibiti, non ha diritto a prestazioni sostitutive.
§ 8 Obblighi dell’ospite
8.1 Alla conclusione del contratto alberghiero deve essere pagato il corrispettivo pattuito. L'albergatore accetta in pagamento le valute straniere, nel limite del possibile, al tasso di cambio del giorno.
L'albergatore non è tenuto ad accettare pagamenti non in contanti, ad esempio con assegni, carte di credito, buoni, voucher e simili.
Tutte le spese relative a suddette forme di pagamento, ad esempio raccolta di informazioni, telegrammi e simili saranno in tal caso a carico dell'ospite.
8.2 Nel caso in cui, pur essendo bibite e alimenti in vendita nell'albergo, questi vi vengano portati dagli ospiti e consumati in locali aperti a tutti, all'albergatore è consentito richiedere una somma adeguata a titolo di risarcimento (il cosiddetto “diritto di tappo” per le bevande).
8.3 Prima della messa in funzione di apparecchi elettrici portati dagli ospiti e che non fanno parte del normale corredo di viaggio, deve essere chiesto il consenso all'albergatore.
8.4 Per i danni causati dall'ospite si applica la legge sul risarcimento danni. L'ospite risponde perciò di ogni danno e inconveniente causato all'albergatore o a terzi per sua colpa o per colpa di un suo accompagnatore o di un'altra persona per la quale è responsabile; questo anche nel caso in cui la parte lesa abbia il dritto di rivalersi direttamente sull'albergatore per il risarcimento dei danni.
§ 9 Diritti dell'albergatore
9.1 Se l'ospite rifiuta di saldare il corrispettivo pattuito oppure è in ritardo con il pagamento, all’albergatore spetta il diritto di ritenzione sugli oggetti portati nell’albergo dall'ospite, al fine di tutelare i suoi crediti relativamente al soggiorno, al vitto e alle spese sostenute per l'ospite (§ 970c del Codice Civile Austriaco - ABGB - diritto di ritenzione).
9.2 L'albergatore ha il diritto di pegno sugli oggetti presi in custodia dell'ospite al fine di tutelare il corrispettivo pattuito ( § 1101 del Codice Civile Austriaco - ABGB - diritto di pegno dell'albergatore).
9.3 Nel caso in cui venga richiesto dall'ospite il servizio in camera o in orari non previsti, l’albergatore ha il diritto di pretendere un corrispettivo a parte, il quale deve essere tuttavia specificato sul listino prezzi presente nella stanza. L’albergatore può anche rifiutare di fornire i suddetti servizi per ragioni aziendali.
§ 10 Obblighi dell'albergatore
10.1 L’albergatore è tenuto a fornire le prestazioni pattuite in una misura corrispondente allo standard.
10.2 Prestazioni speciali che possono essere fornite dall’albergatore ma che non sono comprese nel corrispettivo pattuito e il cui prezzo deve essere indicato sono:
a) prestazioni speciali del soggiorno addebitabili a parte, quali saloni, sauna, piscina coperta/scoperta, solarium, bagno su piano, garage ecc.
b) per letti aggiuntivi o letti per bambini è previsto un prezzo ridotto.
10.3 I prezzi indicati devono considerarsi come prezzi complessivi.
§ 11 Responsabilità dell'albergatore per danni
11.1 L'albergatore risponde di danni causati all'ospite nel caso in cui i danni si siano verificati nell'ambito dell'azienda alberghiera e siano stati causati da lui o da un suo dipendente.
11.2 Responsabilità per gli oggetti portati nell’albergo dall’ospite. Inoltre l’albergatore, in quanto depositario, è responsabile degli oggetti portati nell’albergo dagli ospiti fino a un importo massimo di euro 1.100,--, salvo che non dimostri che il danno non sia stato causato né da lui o da un suo dipendente, né da persone estranee che entrano ed escono dall'edificio.
In questi casi l'albergatore risponde per oggetti di valore, denaro e titoli di credito fino a un importo massimo di euro 550, salvo che abbia preso in custodia questi oggetti conoscendone l'entità, o che il danno sia stato causato da lui stesso o da un suo dipendente, casi nei quali risponde illimitatamente. Il rifiuto della responsabilità tramite l’affissione di avvisi è privo di effetti legali.
L’albergatore può rifiutare di custodire oggetti di valore, denaro e titoli, se si tratta di oggetti di valore notevolmente maggiore rispetto a quanto viene dato in custodia ordinariamente dagli ospiti dell’albergo. Accordi volti a diminuire la misura della responsabilità indicata nei paragrafi precedenti sono da considerarsi privi di efficacia. Gli oggetti sono da considerarsi presi in custodia quando siano stati presi da una persona al servizio dell'azienda alberghiera o quando siano stati portati in un luogo da questa indicato a tale scopo (in modo particolare §§ 970 e seg. Codice Civile Austriaco - ABGB).
§ 12 Animali
12.1 È consentito portare presso la struttura alberghiera animali domestici soltanto previa approvazione dell’albergatore e in ogni caso dietro specifico compenso.
Gli animali non sono ammessi nei saloni, nei locali comuni e nelle sale da pranzo dell’hotel.
12.2 L'ospite risponde per il danno arrecato dall’animale domestico portato nella misura di quanto stabilito per legge per i possessori di animali (§ 1320 Codice Civile Austriaco - ABGB).
§ 13 Prolungamento del soggiorno
Il prolungamento del soggiorno da parte dell'ospite necessita del consenso dell'albergatore.
§ 14 Conclusione del soggiorno
14.1 Qualora il contratto alberghiero sia stato stipulato a tempo determinato, esso termina allo scadere di tale periodo. Nel caso in cui l'ospite parta anticipatamente, l’albergatore è autorizzato a richiedere l’intero corrispettivo pattuito. Tuttavia è compito dell'albergatore, tenendo conto delle circostanze, occuparsi della locazione alternativa dei locali non utilizzati.
Per il resto si applica quanto stabilito nel paragrafo 5.5 (percentuali da detrarre).
14.2 In caso di morte di un ospite termina il contratto con l’albergatore.
14.3 Qualora il contratto alberghiero sia stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono risolvere il contratto in qualsiasi momento con un preavviso di tre giorni. La disdetta deve raggiungere la controparte prima delle 10:00; in caso contrario come primo giorno del preavviso non è da considerarsi il giorno in questione, ma il giorno seguente.
14.4 Qualora l'ospite non lasci la stanza entro le 12:00, l'albergatore ha il diritto di mettere in conto il prezzo della stanza per un ulteriore giorno.
14.5 L’albergatore è autorizzato a risolvere il contratto alberghiero con effetto immediato, in particolare se l’ospite
a) fa un uso sconveniente dei locali oppure con il suo atteggiamento irrispettoso, prepotente o in altro modo disdicevole nuoce alla convivenza degli altri ospiti, oppure si rende colpevole nei confronti del proprietario, del personale o di terzi che soggiornano nell’albergo di un atto punibile per legge verso la proprietà, la moralità o la sicurezza personale;
b) viene colpito da una malattia contagiosa oppure da una malattia che si protrae oltre la durata del soggiorno, oppure è bisognoso di cure;
c) non paga i conti alla relativa scadenza, fissata entro un termine ragionevole.
14.6 Se l’adempimento del contratto è impossibilitato per eventi di forza maggiore, il contratto è da considerarsi sciolto.
Tuttavia l'albergatore è tenuto a restituire la parte non dovuta del corrispettivo già ricevuto, in modo da non trarre profitto dalle circostanze (§ 1447 Codice Civile Austriaco - ABGB).
§ 15 Malattia o morte dell’ospite all'interno dell'azienda alberghiera
15.1 Qualora un ospite si ammali durante la sua permanenza nella struttura alberghiera, l’albergatore provvederà a fornirgli debita assistenza medica in caso questo si renda necessario e l’ospite non sia in grado di provvedere personalmente a tale proposito.
L’albergatore ha il diritto di pretendere dall’ospite, oppure dai relativi successori legali in caso di morte, il risarcimento delle spese indicate a seguire:
a) eventuali spese mediche non ancora saldate dall'ospite;
b) disinfezione della stanza resasi necessaria, in caso lo prescriva il medico designato;
c) eventuale sostituzione di biancheria, lenzuola e accessori per il letto divenuti inutilizzabili, con consegna dei suddetti oggetti ai successori legali, o relativa disinfezione o pulizia approfondita di tali oggetti;
d) per il ripristino di pareti, oggetti d’arredo, tappeti ecc. nella misura in cui questi si siano deteriorati o danneggiati a seguito della malattia o della morte;
e) per la locazione della stanza, nel caso in cui in relazione alla malattia o alla morte dell’ospite il locale sia rimasto inutilizzabile (minimo tre giorni, massimo sette giorni).
§ 16 Luogo d’adempimento, foro competente
16.1 Il luogo d’adempimento è il luogo in cui ha sede l’albergo.
16.2 Foro competente per tutti i contenziosi legati al contratto alberghiero è il tribunale responsabile per materia e territorio per l'azienda alberghiera, salvo che
a) l'ospite abbia in quanto consumatore una sede di lavoro o la residenza in Austria; in questo caso il foro competente è il luogo indicato dall'ospite nella registrazione presso l'albergo;
b) l'ospite abbia in quanto consumatore solo una sede di lavoro in Austria; in tal caso questa sarà da considerarsi il foro competente.