Condizioni generali di contratto dell'indutria alberghiera austriaca
§ 1 Aspetti generali
Le condizioni generali di contratto dell'industria alberghiera austriaca costituiscono il contenuto contrattuale sulla base del quale gli albergatori austriaci stipulano contratti alberghieri con i propri ospiti.
Le condizioni dell'industria albeghiera austriaca non escludono eventuali accordi speciali.
§ 2 Parti contraenti
(1) Come parte contraente dell'albergatore vale in caso di dubbi l'ordinante, anche se questo ha prenotato per altre persone o ha prenotato con queste.
(2) Le persone che si avvalgono dell'alloggiamento sono ospiti ai sensi delle condizioni contrattuali.
§ 3 Stipula del contratto, acconto
(1) Il contratto alberghiero si perfeziona solitamente con l'accettazione della prenotazione scritta o verbale dell'ospite da parte dell'albergatore.
(2) Puó essere stabilito, che l'ospite versi un acconto.
(3) L'albergatore puó pretende anche il pagamento anticipato del corrispettivo pattutito.
§ 4 Inizio e fine del soggiorno
(1) L'ospite ha il diritto di occupare la stanza prenotata a partire dalle ore 14:00 del giorno stabilito.
(2) L'albergatore puó recedere dal contratto nel caso in cui l'ospite non si prensenti entro le ore 18:00 del giorno d'arrivo stabilito, a meno che non sia stato stabilito un diverso orario di arrivo.
(3) Se l'ospite ha versato un acconto, la/e stanza/e rimangono riservate fino alle ore 12:00 del giorno successivo.
(4) Se una stanza viene occupata prima delle ore 06:00, il primo pernottamento decorre dalla notte appena trascorsa.
(5) Le stanze occupate dagli ospiti devono essere liberate entro le ore 12:00 del giorno della partenza.
§ 5 Recesso dal contratto alberghiero
(1) Entro al massimo 3 mesi dalla data di arrivo stabilito, il contratto alberghiero puó essere sciolto (senza debito di alcun onere) da entrambe le parti mediante dichiarazione unilaterale. La dichiarazione di cancellazione deve pervenire alla parte contraente al più tardi tre mesi prima della data di arrivo stabilita dall'ospite.
(2) Fino ad un mese prima della data di arrivo pattuita, il contratto alberghiero puó essere sciolto da entrambre le parti mediante dichiarazione unilaterale, tuttavia dietro pagamento di un onere di cancellazione pari al prezzo della stanza prenotata per tre giorni.
La dichiarazione di cancellazione deve pervenire alla parte contraente al massimo un mese prima della data di arrivo stabilita dal cliente.
(3) L'albergatore puó recedere dal contratto alberghiero qualora l'ospite non arrivi entro le ore 18:00 del giorno di arrivo stabilito, a meno che non sia stato convenuto un diverso orario di arrivo.
(4) Se l'ospite ha versato un acconto, la stanze occupate rimangono prenotate al piú tardi fino alle ore 12:00 del giorno successivo.
(5) Anche se l'ospite non occupa le stanze prenotate o non si avvale del trattamento di pensione, questo é tenuto nei confronti dell'albergatore al pagamento del corrispettivo pattuito. Tuttavia l'albergatore dovrá detrarre quanto da lui risparmiato in seguito al non ricorso delle sue prestazioni oppure quanto percepito in seguito alla diversa locazione delle stanze prenotate. Nella maggior parte dei casi i risparmi conseguiti dall'albergatore per il mancato esercizio delle sue prestazioni ammontano al 20% del prezzo della stanza e al 30% del vitto.
(6) Spetta all'albergatore, secondo le circostanze, trovare una diversa locazione delle stanze non occupate (§ 1107 ABGB).
Secondo i punti 1, 2, e 5, che regolano le condizioni di cancellazione, si tratta di una raccomandazione non vincolante ai sensi del §§ 31ff della legge sui Cartelli, la quale é stata deferita al 26 Kt 79/03 presso la Corte di Appello di Vienna come tribunale di cartello.
§ 6 Messa a disposizione di una sistemazione sostitutiva
(1) L'albergatore puó mettere a disposizione dell'ospite un'adeguato sistemazione sostitutiva, qualora ció sia accettabile per l'ospite e qualora la differenza sia minima e di fatto giustificata.
(2) Si é in presenza di una giustificazione di fatto, ad esempio quando la stanza (o le stanze) siano inagibili, gli ospiti giá alloggiati protraggono il proprio soggiorno oppure quando importanti misure aziendali determinano questa soluzione.
(3) Tutte le spese aggiuntive connesse alla sistemazione sostitutiva sono a carico dell'albergatore.
§ 7 Diritti dell'ospite
(1) Con la stipula del contratto alberghiero, l'ospite acquisisce il diritto al normale utilizzo delle stanze prenotate, delle strutture dell'azienda alberghiera, che normalmente sono a disposizione degli ospiti senza particolari condizioni.
(2) L'ospite ha il diritto di occupare le stanze a partire dalle ore 14:00 del giorno stabilito.
(3) Se é stato convenuto il trattamento di pensione completa o di mezza pensione, l'ospite ha il diritto di pretendere un vitto sostitutivo adeguato (pacchetto pranzo) o un buono pasti per i pasti non consumati, nella misura in cui lo abbia comunicato tempestivamente, vale a dire entro le ore 18:00 del giorno prima.
(4) In casi contrari, l'ospite non ha alcun diritto al risarcimento nei confronti della disponbilitá di prestazione dell'albergatore se non consuma i pasti conveunuti entro gli orati e nei locali appositamente previsti per tale scopo.
§ 8 Obblighi dell'ospite
(1) Al termine del contratto alberghiero l'ospite é tenuto a versare il corrispettivo pattuito. Le valute straniere possono essere accettate dall'albergatore tenendo conto della quotazione del giorno.
L'albergatore non é tenuto ad accettare metodi di pagamento diversi dai contanti, come ad esempio assegni, carte di credito, buoni etc..
Tutte le spese derivanti dall'accettazione di questi titoli, come ad esempio telegrammi, notifiche etc. sono a carico dell'ospite.
(2) Se nell'azienda albeghiera che offre pasti e bevande vengono comsumati pasti e bevande provenienti dall'esterno, l'albergatore ha il diritto di fatturare un adeguato indennizzo (il cosidetto "Stoppelgeld" nel caso di bevande).
(3) Prima della messa in funzione di apparecchiature elettroniche di proprietá degli ospiti, che non rientrano nel fabbisogno normale del viaggiatore, é necessario richiedere l'autorizzazione dell'albergatore.
(4) Nel caso di danni causati dall'ospite valgono le norme del diritto d'indennizzo danni. L'ospite risponde pertanto di ogni danno e inconveniente che l'albergatore o terzi subiscono a causa sua oppure a causa dei suoi accompagnatori o di altre persone di cui é responsabile, e anche quando il danneggiato ha diritto di rivalersi per l'indennizzo danni direttamente nei confronti dell'albergatore.
§ 9 Diritti dell'albergatore
(1) Se l'ospite di rifiuta di pagare il corrispettivo dovuto oppure é in ritardo con il pagamento, il titolare dell'azienda alberghiera ha il diritto, a garanzia del proprio credito derivante dall'alloggiamento e del vitto come anche delle spese sostenute per l'ospite, a trattenere gli oggetti di proprietá dell'ospite (§ 970 c ABGB diritto di ritensione.)
(2) A garanzia del corrispettivo pattuito, l'albergatore vanta il diritto di pegno sugli oggetti dell'ospite. (§ 1101 ABGB diritto di pegno dell'albergatore.)
(3) Se viene preteso un servizio in camera oppure un servizio in orari straordinari, l'albergatore ha il diritto di pretendere un prezzo speciale; tuttavia tale prezzo speciale deve essere riportato sul listino prezzi presente in camera. Per ragioni aziendali l'albergatore puó rifiutare queste prestazioni.
§ 10 Obblighi dell'albergatore
(1) L'albergatore é tenuto a fornire le prestazioni pattuite in misura standard.
(2) Tra le prestazioni speciali non incluse nel corrispettivo pattuito figurano:
a) prestazioni speciali che possono essere fatturate a parte, come ad esempio trattamenti di bellezza, sauna, piscina coperta, piscina all'aperto, solarium, bagno, parcheggio etc.
b) Per l'approntamento di letti aggiuntivi o letti per bambini viene addebitato un supplemento.
(3) I prezzi indicati devono essere prezzi all inclusive.
§ 11 Responsabilitá dell'albergatore per danni
(1) L'albergatore risponde per i danni che l'ospite subisce nell'ambito della struttura alberghiera, causati dall'albergatore stesso o dai suoi dipendenti.
(2) L'albergatore, in qualitá di custode delle cose e degli oggetti degli ospiti, risponde fino ad un importo massimo di € 1.100,--, se non dimostra che il danno non é avvenuto per causa sua o di un suo dipendente oppure é avvenuto per causa di terzi che sono entrati nella struttura alberghiera.
In queste circostanze l'albergatore risponde del denaro e dei titoli fino ad un importo massimo di € 550,--, a meno che non abbia preso in custodia queste cose consapevole delle loro caratteristiche oppure che il danno sia stato provocato dallo stesso o da un suo dipendente, il tal caso egli risponde illimitatamente. Un rifiuto della responsabilitá mediante affissione non ha alcun valore giuridico.
La custodia di denaro, titoli, oggetti di valore, puó essere rifiutata quando il loro valore é superiore a quanto gli ospiti dell'azienda alberghiera danno abitualmente in custodia. Non sono validi eventuali accordi volti a ridurre la responsabilitá al di sotto di quanto previsto nei paragrafi che precedono. Le cose si intendono date in custodia quando vengono prese in custodia da una persona a servizio dell'albergatore oppure vengono portate in un apposito posto indicato da tale persona. (in particolare §§ 970 ff. ABGB.)
§ 12 Animali
(1) Gli animali sono ammessi nell'azienda alberghiera soltanto previa autorizzazione dell'albergatore e in ogni caso a fronte di uno speciale corrispettivo.
Gli animali nono sono ammessi nei saloni di bellezza, nei locali del ristorante e nelle sale conferenza.
(2) L'ospite risponde per i danni provocati da animali in sua compagnia, secondo le norme vigenti per i possessori di animali (§ 1320 ABGB).
§ 13 Proroga del soggiorno
La proroga del soggiorno richiede l'approvazione dell'albergatore.
§ 14 Termine del soggiorno
(1) Se il contratto alberghiero é stato stipulato a tempo determinato, questo termina allo scadere di tale periodo. Se l'ospite parte prima del previsto, l'albergatore ha il diritto di pretendere l'intero corrispettivo pattuito.
Tuttavia l'albergatore é tenuto, secondo le circostanze, a provvedere a una diversa locazione delle stanze non occupate.
Inoltre si applicano le disposzioni del § 5 (5) (percentuale di detrazione).
(2) Il contratto alberghiero cessa in caso di decesso dell'ospite.
(3) Se il contratto é stato stipulato a tempo indeterminato, le parti contraenti possono cessare il contratto in qualsiasi momento tenendo conto del termine di preavviso di tre giorni. La risoluzione del contratto deve essere consegnata alla parte contraente entro le ore 10:00, in caso contrario vale come giorno di preavviso il giorno successivo.
(4) Se l'ospite non lascia la camera entro le ore 12:00, l'albergatore é autorizzato a fatturare un giorno di piú.
(5) L'albergatore é autorizzato a risolvere immediatamente il contratto alberghiero quando l'ospite:
a) fa un uso scorretto dei locali dell'hotel, assume un comportamento sconsiderato e negligente e disturba la convivenza degli altri ospiti, oppure assume un comportamento sanzionabile nei confronti della stessa azienda alberghiera;
b) viene colpito da una malattia contagiosa che si potrae per tutta la durata del soggiorno oppure necessita di cure;
c) non paga la fattura entro il termine pattuito.
(6) Il contratto cessa quando il suo perfezionamento é impedito da cause di forza maggiore.
L'albergatore é tuttavia tenuto a restituire il corrispettivo giá percepito, in modo tale da non conseguire da tale evenienza alcun profitto. (§ 1447 ABGB.)
§ 15 Malattia e decesso dell'ospite presso la struttura alberghiera
(1) Se l'ospite si ammala durante il suo soggiorno presso la struttura alberghiera, l'albergatore é tenuto a fornigli debita assistenza medica, se questa é necessaria e se l'ospite non é nelle condizioni fisiche per farlo da sé.
In caso di malattia o di decesso dell'ospite, l'albergatore ha il diritto al rimborso, da parte dell'ospite oppure dai relativi successori legali, delle spese sostenute per:
a) le spese mediche;
b) la disinfezione dei locali se cosí ordinato dal medico;
c) la biancheria e lenzuola non pú riutilizzabili;
d) per il ripristino di pareti, arredo, tappeti nella misura in cui questi si siano danneggiati o sporcati a seguito della malattia o al decesso dell'ospite;
e) la locazione della stanza se questa non é stata occupata per determinati periodi (minimo tre, massimo sette giorni) a causa di malattia o decesso dell'ospite.
§ 16 Luogo di adempimento e foro competente
(1) Per luogo di adempimento si intende il luogo in cui ha sede la struttura alberghiera.
(2) Per tutte le controversie derivanti dal contratto alberghiero vale il tribunale competente stabilito a meno che
a) l'ospite lavori e sia residente all'estero; in tal caso vale il foro competente stabilito é il foro della localitá indicata dell'ospite al momento del suo arrivo nella struttura alberghiera;
b) la localitá di impego dell'ospite si trovi nel territorio nazionale; in tal caso tale localitá vale come foro competente.